Il D.P.R. 151/11, regolamento di semplificazione del procedimento di prevenzione incendi, introduce un nuovo elenco delle attività soggette ai controlli di prevenzione.
Tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, distinte per categoria A, B e C in base al livello di rischio, sono presenti anche gli edifici ad uso civile con altezza superiore a 24 m, le autorimesse di superficie coperta superiore a 300 mq, le centrali termiche con potenzialità maggiore a 116 kW, i locali di spettacolo, impianti sportivi, palestre con più di 100 persone.
Sebbene le attività a basso rischio possano essere avviate tramite una certificazione d’inizio attività è necessaria la redazione di un progetto finalizzato al rispetto della normativa tecnica, le certificazioni e le dichiarazioni previste dalla normativa vigente in materia di prevenzioni incendi.
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