Agibilità

L’Agibilità è la certificazione rilasciata dagli uffici comunali necessaria per poter utilizzare un immobile.

ArchiSos predispone l'istanza e la documentazione necessari per ottenere l'agibilità di edifici nuovi o esistenti. In caso di edificio di nuova costruzione ArchiSos si occuperà di richiedere un nuovo certificato raccogliendo le certificazioni esistenti e integrando quelle mancanti.

In caso di edificio già esistente ArchiSos si occuperà di effettuare l’accesso agli atti presso gli archivi comunali per verificare l'esistenza del certificato di agibilità o la documentazione necessaria per la sua richiesta. Se questo risulterà mancante si occuperà di richiederne uno nuovo.

La richiesta di un nuovo certificato di agibilità avviene attraverso la predisposizione di un’apposita istanza corredata dalla documentazione tecnica che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati (ogni comune ha la propria modulistica).

Il certificato di agibilità deve essere rilasciato anche se l'immobile è stato realizzato in difformità rispetto al titolo abilitativo. Il Consiglio di Stato lo ha stabilito con Sentenza 4309/2014, in merito al ricorso presentato dal Comune di Napoli contro la sentenza del TAR Campania circa il mancato rilascio del certificato di agibilità a causa di accertamenti sulla regolarità Dia.

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, lettera g), della Legge 98/2013 il certificato di agibilità può essere richiesto anche:
a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Nel caso in cui in una singola unità immobiliare vengano effettuati dei lavori di ristrutturazione il certificato deve essere richiesto entro 15 giorni dalla fine dei lavori (ai sensi dell'art. 3, lettera i, del d.lgs. 222/ 2016).

Il certificato di agibilità è indispensabile a chiunque voglia:
• vendere, acquistare o affittare un immobile
• esercitare qualunque attività commerciale o produttiva

E' possibile vendere un immobile senza certificato di agibilità se le parti concordano di trasferire l’obbligo di presentarla al compratore.
Viene rilasciata dallo Sportello Unico dell'Edilizia del Comune di competenza entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Trascorsi 30 giorni senza ottenere risposta dal comune l'agibilità si intende attestata, sempre che sia pervenuto l’eventuale parere dell’A.S.L. nei casi in cui sia obbligatorio.

Il certificato di agibilità non ha una scadenza, ma in caso di ristrutturazioni, ricostruzioni o soprelevazioni (totali o parziali) l’agibilità precedente perde la sua validità e va fatta domanda per il rilascio di una nuova certificazione.
In caso di danni strutturali dell’immobile (per esempio dopo un terremoto o un incidente) tali da compromettere la stabilità dell'edificio e, quindi, la sicurezza delle persone i Vigili del Fuoco possono revocare l’agibilità.
Normativa di riferimento: D.P.R. 380/01 e successive modifiche e integrazioni; Legge 98/2013 e successive modifiche e integrazioni; D.Lgs 222/2016.

I costi professionali per l’espletamento della pratica variano a seconda che la documentazione tecnica sia già in possesso del proprietario o sia da redigere ex novo.

Invia la richiesta di preventivo corredata dalle planimetrie e dai dati utili a definire l’entità del lavoro e vi invieremo un preventivo di massima nel quale vengono indicate le fasi, i tempi e i costi necessari. Per qualsiasi informazione contatta i nostri uffici.