Studi di compatibilità paesistico-ambientale

Il DLgs 42/2004 reca il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” col quale la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale per preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuoverne lo sviluppo. Tutti i soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.
Lo studio di architettura ArchiSos svolge gli studi di compatibilità paesaggistica, ambientale e culturale al fine di ottenere le autorizzazioni necessarie per operare sugli immobili che costituiscono il patrimonio paesaggistico e culturale.
Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sia pubbliche che private (vedi elenco allegato al Codice).
L’autorizzazione prevista per gli interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni tutelati è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Soprintendenza. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta. Decorso inutilmente il termine stabilito per il rilascio del parere, il richiedente può agire ai sensi della legge vigente.
E' possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l’interessato, all’atto della denuncia, trasmette al comune l’autorizzazione conseguita, corredata dal relativo progetto.
Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, l’autorizzazione è espressa dal Ministero in sede di concerto per la pronuncia sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione medesima.
Se nel corso dei lavori risultano comportamenti contrastanti con l’autorizzazione tali da porre in pericolo l’integrità dei beni culturali soggetti a tutela, il soprintendente ordina la sospensione dei lavori.

Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose di interesse culturale in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere. Il proprietario dell’immobile ha diritto a un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.
Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento o al concessionario dell’attività di ricerca o allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dalla legge. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dalla legge ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
E’ punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 38.734, 50:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere sui beni culturali protetti;
b) chiunque, senza l’autorizzazione del soprintendente, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dal Codice;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni ai beni protetti senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l’autorizzazione.
La stessa pena si applica in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente.
Invia la richiesta di preventivo corredata dalle planimetrie e dai dati utili a definire l’entità del lavoro e vi invieremo un preventivo di massima nel quale vengono indicate le fasi, i tempi e i costi necessari. Per qualsiasi informazione contatta i nostri uffici e richiedi un appuntamento.
Il DPR n.31/2017 reca il regolamento del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità.
Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica gli interventi da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici di modesta entità (vedi elenco dettagliato allegato alla norma).
L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di 60 giorni, verifica preliminarmente la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
Decorsi inutilmente i termini del procedimento senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.
Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati.
L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
Il Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
Le regioni istituiscono apposite commissioni provinciali, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico (vedi elenco allegato al Codice).
I soggetti che volessero operare su beni di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione o altro Ente a cui ha rilasciato la delega. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ricevuta l'istanza dell'interessato, verifica se l'istanza stessa sia corredata della documentazione, provvedendo, ove necessario, a richiedere le opportune integrazioni e a svolgere gli accertamenti del caso. Entro quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza, l'amministrazione effettua gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici e trasmette al soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo.
Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.
Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.

Con regolamento emanato con il DPR n.31/2017, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e
Non è comunque richiesta l’autorizzazione:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino dei luoghi a proprie spese.
Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori:
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento del volume.